martedì 20 novembre 2012

La cremazione e la dispersione delle ceneri


Il nuovo Codice di Diritto Canonico dice così: «La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana». La cremazione dunque è possibile e lecita. Non altrettanto direi la dispersione delle ceneri, che dà l’impressione di non credere alla sopravvivenza e in ogni caso è anche regolata dalla legge italiana.

La cremazione e la dispersione delle ceneri
La Chiesa ammette la cremazione dei defunti? E cosa prevede circa la dispersione delle ceneri, come sta diventando di moda?
Risponde
Silvano Sirboni
La cremazione del corpo del defunto non è di per sé contraria alla fede cristiana né contrasta la verità della risurrezione.
Se i cristiani hanno progressivamente preferito l’inumazione (dal latino humus = terra), cioè la sepoltura nella terra, è in riferimento alla sepoltura di Cristo e ad alcune immagini bibliche che presentano la vita oltre la morte come quella che nasce da un seme nascosto nella terra.
L’esplicita condanna della cremazione da parte della Chiesa risale al 1886 poiché tale prassi era stata assunta dalla massoneria in funzione anticattolica.
Superata la polemica, tenendo
conto delle nuove esigenze sociali e nel rispetto delle diverse culture, pur mantenendo la preferenza per l’inumazione, nel 1963 l’autorità ecclesiastica tolse il veto nei confronti della cremazione.

Oggi la norma si esprime così: «
La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana» (can. 1176).
Tuttavia, la cremazione non è priva di ambiguità, non meno di qualsiasi altro tipo di funerale dove sovente la “religione civile” e la vanità prendono il sopravvento sulla fede. Infatti, a partire dalla legge 130 del 2001, che non solo permette la conservazione delle ceneri nelle case private, ma anche la loro dispersione in spazi legalmente stabiliti, l’incinerazione rischia di trasformarsi in una “moda” che finisce per banalizzare il grande mistero della morte.
La conservazione delle ceneri fra le mura domestiche privatizza una memoria che, soprattutto per i cristiani, è eloquente e pubblico richiamo alla precarietà di questa vita
e al mistero dell’aldilà. Non possiamo poi nasconderci che questa “presenza” nelle case private potrebbe, con il tempo, diventare imbarazzante per gli eredi.
La dispersione delle ceneri non ha di per sé nulla di anticristiano, ma sorge il dubbio che oggi tale prassi, nel nostro particolare contesto culturale, esprima una vaga religiosità new age, naturalistica, cioè in un dio cosmico e impersonale. Per questo essa è fortemente sconsigliata.
Non mancano poi alcuni aspetti commerciali che suscitano un certo disagio come le proposte di conservare parte delle ceneri in monili da portare
al collo o al dito... Da qui alcuni saggi orientamenti della Chiesa che, più che imporre, fanno appello alla responsabilità e al buon senso di ciascun cristiano per evitare la banalizzazione del grande evento della morte al limite talvolta del ridicolo.
Il Rito delle esequie recentemente aggiornato offre testi e orazioni adatte per il funerale in caso di cremazione, ma prevede anche la celebrazione esequiale in presenza dell’urna cineraria. Quindi non è proibito il funerale alla presenza delle sole ceneri. Si tratta di una novità nella prassi della Chiesa, determinata da
ragioni pratiche e ovviamente eccezionali legate alla mobilità odierna: morte all’estero, rimpatrio dell’urna cineraria dopo la cremazione, eccetera.
Gli orientamenti pastorali del sussidio, con molta delicatezza e per ovvie ragioni di buon gusto, si permettono di sconsigliare la processione al cimitero con l’urna cineraria. «
Di comune accordo con i familiari, si preveda invece l’accompagnamento liturgico della deposizione dell’urna cineraria nelle aree a ciò appositamente destinate secondo la normativa civile».
 

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